Rateizzazione Ex ter36 bis

Rateizzazione Ex ter36 bis

Rateizzazione Ex ter36 bis

La rateizzazione dei pagamenti è prevista nel caso di pagamenti di tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate per comunicazioni d’irregolarità ex 36 ter rilevate da controlli formali.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento in forma rateizzata, con rate trimestrali, che - a seconda dell’ammontare dell’importo -  possono andare da 6 a 20. 

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Ulteriori informazioni

E’ importante sapere che se la prima rata non viene corrisposta entro 30 giorni dalla data della comunicazione, la rateizzazione non viene accolta e l’Agenzia delle Entrate passerà automaticamente all’iscrizione a ruolo del debito. La scadenza della seconda rata deve avvenire entro il secondo trimestre successivo.

Gli importi rateizzati devono essere pagati con modello F24; all’interno del modello F24 gli importi delle rate saranno indicati separatamente dagli importi degli interessi, che cominciano a decorrere dal primo giorno secondo mese successivo alla comunicazione. Il tasso degli interessi dovuti per la rateizzazione è del 3,5 % annuo.

Nel caso di rate non pagate, la rateizzazione decade e avviene l’automatica iscrizione a ruolo.In circostanze particolari, per importi inferiori a 2000 euro, riferiti a irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, si può accedere alla rateizzazione fino a un numero massimo di 6 rate, a patto che si documenti la “temporanea condizione di obiettiva difficoltà del contribuente”.   

Per ogni verifica sui documenti da compilare e da esibire invitiamo i clienti ad un contatto telefonico con i nostri consulenti.

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